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InQuadriamo il diritto Due mamme per un bimbo, il tribunale di Torino riconosce la famiglia

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Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto parleremo di una sentenza pubblicata pochissimi giorni fa (ma già molto nota) in materia di trascrizione, in Italia, dell’atto di nascita di un bambino nato da due mamme.

Il caso è quello di due donne che si sposano in Spagna e che lì, facendo ricorso alla fecondazione artificiale, hanno un figlio. Il bimbo viene registrato nei registri dello stato civile del Comune di Barcellona come figlio di entrambe le donne (una di nazionalità spagnola ed una di nazionalità italiana). Una volta giunte in Italia, le due mamme chiedono al Comune di Torino che l’atto di nascita del bimbo venga trascritto anche nell’anagrafe italiana, ma questa trascrizione viene rifiutata in quanto ritenuta contraria all’ordine pubblico. Alla coppia non resta quindi che ricorrere all’autorità giudiziaria contro questa decisione. E la Corte d’Appello di Torino accoglie il loro ricorso.

I giudici, nel prendere la loro decisione, hanno in primo luogo valutato “se l’omosessualità dei genitori sia di ostacolo alla formazione di una ‘famiglia’ secondo la legge italiana” (così si legge nella sentenza). Sotto questo profilo, i giudici della Corte d’Appello di Torino si sono sostanzialmente riportati a quanto già da tempo affermato con la sentenza della Corte Costituzionale n.138 del 2010 (nella quale si è affermato che alla coppia omosessuale “spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo, nei tempi e nei modi e nel limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”) e con la sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 (nella quale si è affermato che “i componenti della coppia omosessuale conviventi in una stabile relazione di fatto … nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni … possono adire i giudici comuni per far valere in presenza appunto di ‘specifiche situazioni’ il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”).

I giudici hanno, poi, valutato se la trascrizione, in Italia, dell’atto di nascita di un bimbo nato da una coppia omosessuale possa essere considerata contraria all’ordine pubblico. Sotto questo profilo, i giudici della Corte d’Appello di Torino hanno ricordato che “nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio” (così si legge nel testo della sentenza).

A seguito di questa analisi, la Corte d’Appello di Torino ha ordinato al Comune di Torino di trascrivere l’atto di nascita del bimbo, figlio di due mamme, nei registri dell’anagrafe italiana.

Molto incisive le parole che i giudici della Corte d’Appello hanno utilizzato a conclusione della loro decisione: “Compito del Giudice come ribadito dalle pronunce della Corte di giustizia che recano in epigrafe ‘diritti concreti ed effettivi non teorici illusori’, è quello di rendere effettivi con la giurisdizione i diritti previsti dalla legge; non può affermarsi, nel caso de quo, che costituisca il miglior interesse del minore privarlo di un legame attraverso il quale si esprime il diritto al proprio status di figlio”.

Vi aspetto alla prossima, non mancate!
Francesca Bonaccorsi

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Pubblicato il: 14 gennaio 2015

Argomenti: InQuadriamo il diritto, Quaderni

Visto da: 772 persone

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