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Inquadriamo il diritto Responsabilità civile dei magistrati, ecco come stanno le cose

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La modifica della legge sulla responsabilità civile dello Stato per l’illecito dei magistrati è stata approvata la scorsa settimana,  cosa cambia e quali sono i nodi più problematici


Cari Lettori,
esattamente una settimana fa il nostro Parlamento approvava in via definitiva la modifica della legge sulla responsabilità civile dello Stato per l’illecito dei magistrati (legge n. 117/88), e oggi con InQuadriamo il diritto vedremo insieme quali sono le principali novità di questa normativa.

I giudici non potranno mai essere chiamati a rispondere in prima persona dei danni arrecati al cittadino tranne nei casi in cui l’illecito del magistrato si configuri come un reato

Rispetto alla vecchia legge (che già InQuadriamo il diritto aveva commentato con questo articolo) resta innanzitutto fermo il principio della responsabilità diretta dello Stato e indiretta del magistrato. I giudici non potranno mai essere chiamati a rispondere direttamente ed in prima persona dei danni arrecati al cittadino (eccezion fatta nelle ipotesi in cui l’illecito del magistrato si configuri come un reato). Per questo motivo è ancor oggi sbagliato parlare di legge sulla “responsabilità civile dei magistrati”: la richiesta di risarcimento del danno potrà essere avanzata solo e soltanto nei confronti dello Stato, che risponderà dell’illecito commesso dai magistrati, e mai contro il singolo giudice.

Rispetto alla vecchia normativa cambia, invece, la “misura” del giudizio di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato. Prima il magistrato poteva essere chiamato a rispondere nella misura di un terzo del suo stipendio annuo (quindi, per un massimo di quattro mensilità), mentre ora questo limite è stato leggermente aumentato: il magistrato è chiamato oggi rispondere entro i limiti della metà del suo stipendio annuo (per un massimo, quindi, di sei mensilità).

Cambiano, inoltre, le ipotesi di colpa grave del magistrato che potranno dar luogo ad una richiesta di risarcimento danni da parte del cittadino. Prima era possibile agire in giudizio nei confronti dello Stato solo in tre rigorose ipotesi: quando il magistrato aveva affermato l’esistenza di un fatto chiaramente inesistente o, al contrario, aveva negato l’esistenza di un fatto chiaramente esistente; quando il magistrato aveva emanato un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di motivazione o fuori dai casi consentiti dalla legge e, infine, quando il magistrato aveva violato norme di legge con negligenza inescusabile.

Costituisce colpa grave del magistrato anche il travisamento del fatto e delle prove

Oggi le prime due ipotesi sono rimaste immutate, mentre è stata modificata la terza ipotesi: non si parla più di violazione della legge determinata da negligenza inescusabile ma di violazione manifesta della legge o del diritto comunitario. A tal proposito, considerate che il riferimento alla violazione del diritto comunitario era davvero necessario, dato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva già da tempo “minacciato” di applicare all’Italia pesanti sanzioni economiche qualora non avesse adeguato la legge n. 117/88 a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea. A queste ipotesi di colpa grave ne è stata, peraltro, aggiunta un’altra. Oggi, infatti, costituisce colpa grave del magistrato anche il travisamento del fatto e delle prove, mentre prima in questi casi non era mai possibile agire per ottenere il risarcimento del danno.

Inoltre, e anche questa è una novità assai rilevante, è cambiata la formulazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”. Prima la legge n. 117/88 prevedeva che l’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove non potesse mai dare luogo a responsabilità. Oggi questa clausola rimane, ma non si applica nelle ipotesi di colpa grave che abbiamo appena visto.

Per dirla in termini più semplici e chiari: prima la clausola di salvaguardia si applicava sempre, quindi anche in presenza di un’ipotesi di colpa grave era sempre necessario verificare se la condotta del magistrato era “coperta” dalla clausola di salvaguardia (perché in questo caso non sarebbe stata configurabile nessuna responsabilità). Oggi, invece, la clausola di salvaguardia si applica ma non nei casi in cui il magistrato ha agito con colpa grave: quindi, la clausola non si applica se ricorre una delle ipotesi che abbiamo visto sopra.

Uno dei nodi più problematici dal punto di vista interpretativo è stabilire quando la condotta del amgistrato rientra nell’ipotesi di colpa grave e quando no

Questa spiegazione può sembrare un po’ contorta dal punto di vista logico, ma considerate che, secondo me, uno degli aspetti sui quali sicuramente si incentreranno le prossime sentenze in materia sarà proprio questo: sarà, infatti, necessario capire quando la condotta del magistrato rientra nelle ipotesi di colpa grave (e non è quindi tutelata dalla clausola di salvaguardia) e quando, invece, la condotta del magistrato è tutelata dalla clausola di salvaguardia (e non rientra, quindi, nelle ipotesi di colpa grave). Uno dei nodi maggiormente problematici della nuova legge dal punto di vista interpretativo è proprio questo.

Non è più necessario sottoporre l’azione del cittadino a un preventivo controllo di ammissibilità e di fondatezza

Infine, è stato soppresso il “filtro di ammissibilità della domanda” che era prima previsto dalla vecchia formulazione della legge n. 117/88. Oggi non è più necessario sottoporre l’azione del cittadino a un preventivo controllo di ammissibilità e di fondatezza della domanda, e sarà quindi possibile instaurare immediatamente il giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti dello Stato.

 

Se queste modifiche consentiranno finalmente una più ampia applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati lo scopriremo solo leggendo le prime sentenze che verranno pronunciate su questa materia. Per adesso, allora, non ci resta che concludere parafrasando Manzoni e dicendo … ai giudici l’ardua sentenza!

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi

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3 risposte a: Responsabilità civile dei magistrati, ecco come stanno le cose

  1. avatar Roberto scrive:

    Gentile Dottoressa
    ma oggi con questa legge, i giudici, di fronte ad un potente con i soldi che comunque può addurre sempre il ” travisamento” senza conseguenze per lui, caduti i filtri per l’ammissibilità, li mette in condizioni di inferiorità, togliendo loro la serenità del giudizio. Con questo sistema il giudice è costretto a difendersi per cui non può più giudicare il reo per conflitto d’interessi.A questo punto si va avanti finchè non si ha il giudice favorevole.Oltretutto i tribunali avranno un aggravio di cause e ricorsi infiniti che andranno ad intasare la macchina della giustizia già traballante.Il cittandino normale,”quello senza soldi” invece dovrà subirsi anche il ” travisamento” reale si fa per dire.
    Per quello che può contare il mio parere non mi sembra una legge giusta
    cordialmente

  2. avatar Roberto scrive:

    Seguito a quanto sopra da me scritto: Leggi- legge ingiusta

    • avatar Francesca Bonaccorsi scrive:

      Caro Roberto,
      il problema che lei solleva è forse uno dei più discussi, e meriterebbe di essere approfondito con la dovuta attenzione, che in queste poche righe però non posso darle. Posso però dire che, secondo me, per valutare davvero gli effetti della caduta del filtro di ammissibilità anche in relazione alle altre norme contenute all’interno della legge dovremo attendere le prime sentenze.
      Cordiali saluti,
      Francesca Bonaccorsi

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