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InQuadriamo il diritto Il dipendente mi danneggia? La responsabilità è del datore di lavoro

Richard,enjoy-my-life!-flickr

Il codice civile contiene una norma che consente ai danneggiati di agire direttamente contro il datore di lavoro del danneggiante anziché nei confronti di quest’ultimo


Cari Lettori,
oggi con InQuadriamo il diritto parleremo della responsabilità dei datori di lavoro per il fatto illecito commesso dai loro dipendenti e, nel farlo, ci faremo accompagnare dalla storia di Tizia e Tizio al loro primo appuntamento.

Immaginate Tizia che, alla sua prima uscita a cena fuori con il suo nuovo fidanzato, Tizio, decide di indossare un bellissimo e costosissimo vestito di pizzo e seta acquistato proprio il giorno prima. Tizio la porterà in un ristorante molto elegante, quale migliore occasione per sfoggiare l’abito nuovo?! Tizia non fa in tempo a sedersi al tavolo del ristorante quand’ecco che il cameriere Caio inciampa proprio vicino a lei e le versa addosso un’intera bottiglia di vino rosso. Tizia è disperata perché sa che il suo vestito è ormai perso per sempre, dato che nessuna lavanderia potrà mai eliminare quella enorme macchia senza danneggiare irrimediabilmente anche il prezioso tessuto. Ma ecco che entra in scena Tizio, che oltre ad essere il nuovo fidanzato di Tizia, è anche un brillante avvocato. Tizio, consolando l’amata, le spiega che il codice civile le dà la possibilità di agire o contro il cameriere Caio o contro Sempronio, datore di lavoro di Caio e proprietario del ristorante “Da Sempronio” dove Tizio e Tizia erano andati a cena.

Il codice civile – spiega Tizio a Tizia – contiene una norma molto particolare, che consente ai danneggiati di agire direttamente contro il datore di lavoro del danneggiante anziché nei confronti di quest’ultimo. Ovviamente, affinché questa norma (contenuta nell‘art. 2049 del codice civile) possa essere applicata occorre che tra il danneggiante (nel nostro esempio, il cameriere Caio) e il datore di lavoro (nel nostro esempio, Sempronio) ci sia un rapporto di preposizione, ossia un rapporto in base al quale un soggetto agisce per conto di un altro soggetto seguendo sue precise disposizioni e sue precise indicazioni. Non occorre, peraltro, che questo rapporto di preposizione sia qualificabile come un vero e proprio contratto di lavoro subordinato: i concetti di “datore di lavoro” e di “dipendente” vanno intesi in senso ampio, e si possono far ricadere in queste due categorie tante situazioni diverse tra loro (rapporto di lavoro occasionale, rapporto di collaborazione esterna ecc.).

Se sussiste questo requisito, e se sussistono tutti gli altri elementi previsti dalla norma (fatto illecito, collegamento tra le mansioni svolte dal danneggiante ed il danno arrecato al danneggiato ecc.), il danneggiato può decidere di agire contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno. In questo caso, peraltro, il datore di lavoro non potrà difendersi sostenendo di aver adottato tutte le cautele previste per evitare il danno (nel nostro esempio, quindi, Sempronio non potrà difendersi affermando di aver dotato Caio di scarpe antiscivolo e di averlo ben istruito su come si servono in tavola le bottiglie di vino) perché la responsabilità del datore di lavoro è oggettiva, e non ammette che il datore di lavoro possa “liberarsi” dimostrando di aver fatto di tutto per impedire il danno. Il che, ovviamente, invoglia e non poco il danneggiato ad agire direttamente nei confronti del datore di lavoro.

A questo punto, dopo la spiegazione di Tizio, Tizia sembra rassicurata e decisa a scrivere a Sempronio (datore di lavoro di Caio e proprietario del ristorante) per chiedere a lui il risarcimento del danno. Ma Tizia è anche curiosa, e chiede ancora a Tizio: “Caro, ma come mai il codice civile prevede una norma così tanto di favore nei confronti del danneggiato? Non era sufficiente dare al danneggiato la possibilità di agire contro il danneggiante? Perché questa norma consente di agire anche contro il datore di lavoro? Alla fine lui non ha materialmente commesso il danno, e non mi sembra giusto che sia lui a rispondere del fatto commesso da altri?”.

Tizio, felice come non mai di poter offrire all’amata una vera e propria lezione di diritto, le spiega che in realtà questa norma ha un fondamento ben preciso, basato su una presunzione che, per quanto possa essere oggi anacronistica, resiste ancora. La norma si basa sul presupposto che il datore di lavoro sia un soggetto economicamente più forte del dipendente. L’idea che sorregge questa norma è che il datore di lavoro abbia maggiori possibilità economiche rispetto al suo dipendente, e sia quindi più facilmente in grado di rispondere alle richieste di risarcimento danni che gli provengono da parte dei terzi. Si presume, in altre parole, che per il danneggiato sia più facile ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro piuttosto che dal suo dipendente. Ovviamente si tratta solo di una presunzione, e peraltro di una presunzione fatta sulla base di quello che era il quadro socio-economico all’epoca in cui è entrato in vigore il nostro codice civile, ma tanto basta per giustificare questa norma all’interno del nostro diritto civile.

A questo punto Tizio ha potuto dimostrare a Tizia la sua bravura in campo civilistico, e Tizia si è un po’ risollevata, sicura del fatto che sarà Sempronio a risarcirle il danno subito. Tizio e Tizia escono quindi dal ristorante e, provati dall’incidente a base di vino rosso, decidono di andarsi a prendere un quarto di pizza e una birra.

Vi aspetto alla prossima!
Francesca Bonaccorsi  

 

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Scritto da:

Pubblicato il: 20 maggio 2015

Argomenti: Diritto, Quaderni

Visto da: 961 persone

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Una risposta a: Il dipendente mi danneggia? La responsabilità è del datore di lavoro

  1. avatar Roberto scrive:

    Gentile Dottoressa
    chiedo: l’obbligato in solido in questo caso non c’entra niente? o questa
    chiamiamola “formula” si applica solo per danni provocati ad una
    Amministrazione pubblica
    cordialmente

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